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Legge 09/03/2006 n. 80

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.».

Art. 12 - Proroga delle assunzioni autorizzate

1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti. Riferimenti normativi: -Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005 reca «Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004 n. 311» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005).

-Si riporta il testo del comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 192/L): «98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.».

Art. 13 – 16 (Soppressi)

Art. 17. Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti

1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico- operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonchè del Ministero dell'interno, (( può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, )) un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.

Art. 18 - Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.

1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993 n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, nonchè dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, e successive modificazioni, (( e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994 n. 153. )) Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività cultuali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo. (( 4. Dalle disposizioni del presente articolo, )) ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993 n. 118, recante «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993 n. 95) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993 n. 202 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23/06/1993 n. 145): «Art. 5-bis

1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonchè una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985 n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.».

-Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 reca «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004 n. 29).

-Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994 n. 12) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994 n. 153 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994 n. 55): «Art. 16. -

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge. 2.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis.».

 

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